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RIA: guida al ricorso per la ricostruzione di carriera.

L’annosa questione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per i dipendenti pubblici ha subito una svolta decisiva: con la recente sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024, la Corte costituzionale ha rimosso l’ostacolo normativo che, per oltre vent’anni, ha impedito a migliaia di lavoratori di ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nel triennio 1991-1993.

Il quadro normativo: dal blocco stipendiale alla Consulta.

La vicenda trae origine dal d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, che, all’art. 9, commi 4 e 5, prevedeva una maggiorazione della RIA al raggiungimento di 5, 10 o 20 anni di servizio. Originariamente, il termine per maturare tale anzianità era fissato al 31 dicembre 1990.

Tuttavia, la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 1993, introdotta dal D.L. 384/1992, aveva generato un legittimo affidamento circa la possibilità di computare anche il servizio prestato fino al 31 dicembre 1992. Tale orientamento, inizialmente avallato dal Consiglio di Stato, fu bruscamente interrotto dall’intervento del Legislatore con l’art. 51, comma 3, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Quest’ultima norma, definita di “interpretazione autentica”, stabiliva retroattivamente che il termine utile restasse il 31 dicembre 1990, escludendo di fatto chi avesse maturato i requisiti nel biennio successivo.

Cosa ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 4/2024.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della Legge 388/2000; in particolare, i Giudici costituzionali hanno ravvisato una violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento, poiché la norma del 2000 ha agito retroattivamente su procedimenti già consolidati o in corso, ledendo il diritto dei lavoratori a vedere riconosciuta la propria anzianità di servizio.

Di conseguenza, per l’effetto della predetta sentenza:

  • il termine per la maturazione del quinquennio utile alla maggiorazione RIA viene ufficialmente spostato in avanti;

  • i dipendenti pubblici che hanno maturato l’anzianità richiesta (5, 10 o 20 anni) entro il 31 dicembre 1992 hanno ora il diritto di richiedere il relatio ricalcolo.

     

Gli effetti sulla retribuzione, sul TFS/TFR e sulla pensione.

Il riconoscimento della maggiorazione RIA non esaurisce i suoi effetti sullo stipendio tabellare; difatti, il dipendente (o l’ex dipendente oggi in quiescenza) ha diritto:

  • al ricalcolo della retribuzione base, con conseguente liquidazione degli arretrati;
  • alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del TFR, a seconda del regime di competenza;

  • all’adeguamento dell’assegno pensionistico per il personale già in quiescenza.

Come procedere: la domanda di ricostruzione di carriera.

Per ottenere i benefici derivanti dalla suindicata pronuncia, è necessario presentare una formale domanda di ricostruzione di carriera e di liquidazione degli arretrati al Ministero di appartenenza e, per conoscenza, alla sede INPS competente.

L’istanza deve contenere la puntuale indicazione dei riferimenti normativi e giurisprudenziali e funge da atto di messa in mora e interruzione della prescrizione.

Considerata la complessità della materia e la necessità di quantificare correttamente il credito maturato, comprensivo di interessi legali, è fondamentale affidarsi a un supporto legale specializzato.

 

Il nostro studio, con sede a Napoli, vanta una consolidata esperienza nel Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, assistendo i dipendenti pubblici nei fori nazionali per la tutela dei relativi diritti.

Nuovo ricorso ricostruzione della carriera ATA SCUOLA.

Il nostro studio legale, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale, ha ufficialmente inaugurato un nuovo filone di contenzioso dedicato al personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) della scuola.

L’azione giudiziaria mira a correggere una storica discriminazione economica che colpisce i dipendenti immessi in ruolo dopo anni di precariato, garantendo il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata durante i contratti a tempo determinato.

La discriminazione nel sistema di ricostruzione della carriera del personale ATA.

Attualmente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito applica criteri di ricostruzione della carriera basati sul D.P.R. n. 399/1988 e sul D. Lgs. n. 297/1994, norme che prevedono un sistema di calcolo penalizzante per il personale ATA per i seguenti motivi:

  • il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero solo per i primi 4 anni.

  • per il periodo eccedente i 4 anni, il riconoscimento è limitato ai soli 2/3 ai fini giuridici ed economici.

  • il restante 1/3 viene accantonato e recuperato solo al compimento del 20° anno di servizio, rimanendo “improduttivo” per decenni.

Perché agire ora? Il contrasto con il Diritto dell’Unione Europea e il rischio della prescrizione quinquennale.

La giurisprudenza più recente, supportata dalla Corte di cassazione (sentenze n. 22558/2016 e n. 31150/2019) , ha sancito che tale decurtazione viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dall’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE).

Il nostro studio ha già ottenuto importanti provvedimenti giudiziali che accertano il diritto dei lavoratori ATA a vedersi computare l’anzianità complessiva effettivamente maturata sin dalla data di immissione in ruolo.

Tuttavia è fondamentale attivarsi con la massima tempestività per evitare che le differenze retributive maturate vadano in prescrizione, essendo recuperabili solo nei limiti della prescrizione quinquennale.

Cosa è possibile ottenere con il nuovo ricorso

Attraverso il nuovo ricorso che stiamo presentando, il personale ATA può richiedere:

  1. L’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo: senza le decurtazioni previste dalla normativa interna.

  2. Il ricollocamento nella fascia stipendiale corretta: accelerando il passaggio agli scaglioni successivi (es. 9-14, 15-20, ecc.) previsti dai CC.CC.NN.LL. di comparto.

  3. Il pagamento delle differenze retributive: il recupero delle somme non percepite negli ultimi 5 anni a causa dell’errato inquadramento, oltre interessi e rivalutazione.

Il nostro metodo di lavoro

Lo studio gestisce l’intera procedura, dalla diffida interruttiva dei termini di prescrizione all’elaborazione dei conteggi analitici necessari per la quantificazione delle spettanze.

Qualora il Ministero non abbia ancora provveduto ad adeguare la carriera nonostante precedenti sentenze favorevoli, interveniamo con nuove azioni volte a colmare il ritardo nell’attribuzione degli scatti stipendiali successivi.

 

Se siete dipendenti ATA con anni di servizio pre-ruolo?

Potreste avere diritto a un inquadramento superiore e a consistenti arretrati; contattate il nostro studio di Napoli per una valutazione dettagliata della vostra posizione stipendiale.

 

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