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Lavoro domenicale e CCNL Multiservizi: il “quid pluris” retributivo.

Il tema della remunerazione del lavoro domenicale per i lavoratori turnisti rappresenta uno dei profili più dibattuti del Diritto del Lavoro contemporaneo, specialmente in settori ad alta intensità di manodopera come quello regolato dal CCNL Multiservizi.

Recenti e autorevoli interventi della Corte di Cassazione e del Tribunale di Napoli hanno ridefinito i confini del diritto dei lavoratori a percepire una maggiorazione economica, anche in presenza di riposi compensativi.

Il quadro normativo: tra Costituzione e penosità del lavoro.

Il diritto al riposo settimanale trova il suo fondamento primario nell’articolo 36, comma 3, della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità. A livello di normativa primaria, il D.Lgs. 66/2003 (art. 9) stabilisce che il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica.

La giurisprudenza ha costantemente evidenziato come il lavoro domenicale non sia equiparabile a quello feriale sotto il profilo della “penosità”. Tale gravosità non è legata esclusivamente allo sforzo fisico, ma all’implicazione psichica e sociale: la domenica è il giorno deputato alla realizzazione di interessi personali, familiari, religiosi e sociali. Pertanto, la prestazione resa in tale giornata sacrifica diritti fondamentali della persona.

Il silenzio del CCNL Multiservizi e l’articolo 40.

Molte controversie nascono dall’interpretazione dell’Art. 40 del CCNL Multiservizi. Tale norma contrattuale considera spesso la domenica come un normale giorno di lavoro per i turnisti, garantendo un riposo compensativo in altra giornata ma senza prevedere espressamente indennità specifiche o maggiorazioni per il disagio domenicale.

Tuttavia, la mancanza di una previsione economica specifica nel contratto collettivo non esclude il diritto del lavoratore a un compenso aggiuntivo. Come chiarito dalla giurisprudenza, se il trattamento complessivo del turnista non differisce da quello del lavoratore “a giornata” che gode del riposo domenicale, si configura un’ingiustificata disparità di trattamento.

La recente svolta della Corte di cassazione.

Recentemente, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di cassazione ha confermato principi fondamentali per il settore:

  • diritto al “quid pluris”: il lavoro domenicale deve essere sempre compensato con una maggiorazione o un beneficio che ne ristori la particolare penosità, indipendentemente dalla concessione del riposo compensativo.

  • valutazione equitativa: in assenza di una misura determinata dalla contrattazione collettiva, il Giudice può procedere alla liquidazione del compenso in via equitativa, che in determinate ipotesi è stata determinato nella maggiorazione del 30% della retribuzione oraria globale per ogni ora lavorata di domenica.

Conclusioni: azioni per i lavoratori e le imprese.

Questa evoluzione giurisprudenziale impone alle aziende una revisione delle politiche retributive per i turnisti e offre ai lavoratori strumenti concreti per rivendicare diritti spesso trascurati.

In assenza di indennità di turno o riposi aggiuntivi che differenzino la posizione del turnista domenicale, la via del ricorso giudiziale per ottenere il riconoscimento del “quid pluris” appare solida e supportata dai più recenti orientamenti di legittimità e di merito.

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