Decreto Ingiuntivo da una società di recupero crediti: come difendersi eccependo la mancata prova della cessione del credito.
Oggi è diventato estremamente comune ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo (un ordine di pagamento emesso da un giudice) da parte di una società finanziaria o di recupero crediti mai sentita nominare prima. Spesso si tratta delle cosiddette “società veicolo” (siglate come SPV), vale a dire soggetti terzi che acquistano “in blocco” interi pacchetti di vecchi debiti dalle banche.
Quando ci si trova in questa situazione, una delle difese più efficaci per il cittadino o l’imprenditore può consistere nel formulare una contestazione semplice ma fondamentale: la mancata prova della cessione del credito.
Se questa prova manca, infatti, il decreto ingiuntivo è illegittimo perché è onere della società che agisce dimostrare la titolarità del credito.
1. Chi chiede il pagamento deve dimostrare di averne il diritto.
Nel nostro ordinamento giuridico vige una regola fondamentale: chi avvia una causa contro qualcuno deve dimostrare i fatti su cui si fonda il suo diritto.
Dunque, se una banca cede un credito a una società di recupero, quest’ultima, per potervi costringere a pagare, non può limitarsi a dire “ho comprato questo credito”, ma ha l’obbligo di dimostrare in giudizio l’avvenuto passaggio di titolarità tramite documenti incontestabili.
2. L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale: perché da solo non basta?
Per avvisare i debitori del cambio di titolarità del credito, le società di recupero sono tenute a pubblicare un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cosicché spesso le stesse si limitano a depositare in giudizio tale avviso, affermando che tanto basti a dimostrare la titolarità del credito azionato.
Ed invece, la Corte di cassazione ha chiarito che il suddetto avviso ha una funzione di pubblicità ma è sufficiente a provare la titolarità di uno specifico credito, se vi è contestazione da parte del debitore.
La Suprema Corte di cassazione (con le ordinanze n. 17944 e n. 9412 del 2023) ha stabilito regole molto chiare:
- se l’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale è generico, quel documento non basta;
- per avere valore, l’annuncio dovrebbe contenere caratteristiche talmente precise da rendere certo che la cessione includa anche lo specifico credito in questione;
- se il debitore contesta la cessione a monte, la società che si assume creditrice deve produrre in giudizio il contratto di cessione e i suoi eventuali allegati in cui è annotato il nominativo del debitore o il codice del suo rapporto bancario.
3. Come ci si difende in pratica?
Se ricevete in notifica un decreto ingiuntivo di pagamento, è fondamentate tenere conto che lo stesso può essere opposto, facendosi assistere da un avvocato, entro il termine perentorio di 40 giorni; se non ci si attiva entro tale termine, infatti, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e, quindi, non sarà più impugnabile.
In sede di opposizione, oltre alle varie difese riguardanti il merito della pretesa (interessi illegittimi, costi non approvati specificamente, tassi superiori ai limiti anti-usura previsti per legge), sarà fondamentale contestare la titolarità del credito in capo alla società che si afferma cessionaria.


